Una nota della Direzione Regionale Lombardia delle Entrate, in risposta a una richiesta di assistenza fiscale effettuata da un ingegnere, dispone e chiarisce che il tecnico abilitato che assevera la congruità delle spese, per i bonus edilizi diversi dal superbonus, deve essere in possesso di una polizza assicurativa da superbonus.
In concreto, e non c’erano dubbi prima, ora è ribadito che i contenuti della polizza assicurativa obbligatoria sono quelli previsti al punto 14 dell’art. 119, che tratta il superbonus.
Non c’è altra possibilità.
Inoltre è altresì stabilito incontrovertibilmente l’obbligo da parte del vistatore di acquisire la polizza assicurativa per il rilascio del visto.