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By 18/10/2021No Comments

Con la risposta dell’Agenzia delle Entrate al recente interpello nr. 369/2021 è confermata l’esenzione da IVA per la maggiorazione di prezzo applicata al committente da parte dell’impresa rispetto all’ammontare del credito fiscale ricevuto in conto prezzo (sconto in fattura) o cessione del credito.

Tale ammontare andrà registrato tra le operazioni esenti sui registri IVA, concorre a formare il volume d’affari, senza tuttavia avere rilevanza ai fini del calcolo pro rata.

Se l’operazione contabile è conclusa separatamente rispetto alla fattura principale, non è obbligatoria l’emissione della relativa fattura, salvo espressa richiesta del cliente al momento dell’operazione.

Qualora venisse redatto un atto privato vero e proprio di cessione, la registrazione in misura fissa risulta obbligatoria solo in caso d’uso, mentre in caso di scrittura privata autenticata la spesa di registro sarà in termine fisso. Questo è rinveniente dall’interpello.

Extra interpello, è il caso di precisare che se, nel contratto di appalto per lavori o servizi, fosse espressamente stabilito che l’impresa, a titolo di prestazione accessoria, effettuerà il riaddebito per la parte di spesa che si troverà a sostenere a sua volta per il trasferimento del credito fiscale ricevuto in conto prezzo o a titolo di “cessione del credito” da parte del cessionario, condizionando altresì l’esecuzione dei lavori a tale circostanza, l’importo stabilito assume caratteristica accessoria e rientra tra quelle previste all’art. 12 del DPR633/72, risultando imponibile nella percentuale dell’imposta prevista per l’operazione principale.

Qualora, nel caso in cui il riaddebito degli oneri finanziari avvenga separatamente, questa operazione è considerata autonoma rispetto a quella principale (esecuzione dei lavori e dei servizi), e quindi andrà fatturata al pari di una qualsiasi operazione esente da IVA contemplata nell’art. 10 del DPR IVA.

É da concludere che in entrambi i casi questa tipologia di spesa non sia compresa tra i costi accessori che generano il credito di imposta, fatta salva diversa previsione e precisazione da parte dell’Agenzia delle Entrate, che fino ad ora non è parso leggere in nessun documento ufficiale e di prassi.