In materia di accertamenti e verifiche fiscali il legislatore ha inteso concentrare l’attenzione degli uffici sulle medie e grandi imprese, in modo da massimizzare i risultati e l’efficacia dei controlli, anche sotto il profilo del “gettito”, riservando alle imprese minori e professionisti tenuti alla comunicazione Isa (Indice Sintetico di Affidabilità – ex studi di settore) il concordato biennale per gli anni 2024-2025 con la caratteristica della prova per poi a consuntivo valutare il prolungamento per gli anni successivi.
In concreto, sulla base dei redditi dichiarati da imprese e professionisti per l’anno 2023, e sugli altri dati che l’amministrazione finanziaria già conosce per averli acquisiti a vario titolo in anni precedenti, l’ufficio tramite un algoritmo elabora insindacabilmente una proposta di reddito per gli anni 2024-2025.
L’adesione alla proposta dell’ufficio è contro bilanciata da alcuni benefici, quale ad esempio l’impossibilità da parte dell’ufficio di emettere accertamenti sintetici ovvero sulla base del tenore di vita dei contribuenti, mentre gli accertamenti sulla propria attività saranno validi a condizione che risulti accertato il maggiore imponibile del 30% dei ricavi e compensi dichiarati. É altresì riconosciuta una tassazione secca, dal 10 al 15%, sul maggiore imponibile proposto dall’ufficio e nessuna tassazione sul maggior reddito rispetto a quello concordato; naturalmente le imposte minime dovute sono quelle sull’imponibile concordato, anche nell’eventualità che questo risulti inferiore.
Nella fattispecie trattasi di un contratto tra fisco e contribuente, con “pro e contro” da esaminare dipendentemente dalla propria posizione reddituale, dalle previsioni possibili dell’andamento dell’attività d’impresa e professione per l’anno corrente e quello dopo (2025), e considerando che non vi sono possibilità di interruzione (tirarsi indietro) del biennio concordato, con la sola eccezione di fatti clamorosi e imprevedibili, ancorché poco probabili.
Il contribuente avrà cura di concludere la disamina completa della normativa con il proprio professionista fiscale di fiducia al fine di decidere per il sì o per il no, il tutto entro il termine del 20/10 in modo da consentire la formalità sostanziale prevista entro il termine ultimo del 31/10.
Il concordato vale anche per i soggetti forfettari, ma esclusivamente per l’anno 2024 e con l’imposta secca ridotta al 3% in luogo del 5% (primi 5 anni) e al 10% in luogo del 15%.