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Polizze catastrofali

Neo adempimento per le imprese – Legge n. 213/2023, art. 1 co 101-111

Le imprese attive sul territorio nazionale, con esclusione di quelle operanti nell’agricoltura, hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni cagionati direttamente dalle calamità naturali che si verificano sul territorio nazionale, e precisamente terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Non rientrano tra i danni assicurati quelli che hanno caratteristica indiretta, ovvero quelli relativi a perdite di guadagno o di utilità connesse all’evento catastrofico.

La copertura assicurativa riguarda i beni immobili strumentali, ovvero terreni e fabbricati, nonché impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi dall’obbligo di questa copertura assicurativa gli automezzi e le macchine ufficio, oltre alle merci e materiali rinvenienti in magazzino.

Da una lettura asettica della norma non pare individuabile una previsione sanzionatoria, ma è ragionevole desumere che in assenza della polizza assicurativa l’imprenditore non potrà usufruire degli indennizzi caratteristici disposti dall’autorità in presenza di calamità naturali.

La legge dispone anche in termini propri della copertura, che dovrà risultare totale fino a 1 milione di euro, ed almeno del 70% per la parte eccedente fino a 30 mln. È demandato alle parti stabilire la percentuale di indennizzo per danni oltre i 30 mln, fermo restando uno scoperto possibile non superiore al 15%.