Neo adempimento per le imprese – Legge n. 213/2023, art. 1 co 101-111
Le imprese attive sul territorio nazionale, con esclusione di quelle operanti nell’agricoltura, hanno l’obbligo di stipulare una polizza assicurativa contro i danni cagionati direttamente dalle calamità naturali che si verificano sul territorio nazionale, e precisamente terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Non rientrano tra i danni assicurati quelli che hanno caratteristica indiretta, ovvero quelli relativi a perdite di guadagno o di utilità connesse all’evento catastrofico.
La copertura assicurativa riguarda i beni immobili strumentali, ovvero terreni e fabbricati, nonché impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali. Sono esclusi dall’obbligo di questa copertura assicurativa gli automezzi e le macchine ufficio, oltre alle merci e materiali rinvenienti in magazzino.
Da una lettura asettica della norma non pare individuabile una previsione sanzionatoria, ma è ragionevole desumere che in assenza della polizza assicurativa l’imprenditore non potrà usufruire degli indennizzi caratteristici disposti dall’autorità in presenza di calamità naturali.
La legge dispone anche in termini propri della copertura, che dovrà risultare totale fino a 1 milione di euro, ed almeno del 70% per la parte eccedente fino a 30 mln. È demandato alle parti stabilire la percentuale di indennizzo per danni oltre i 30 mln, fermo restando uno scoperto possibile non superiore al 15%.
Approvata dal Consiglio dei Ministri del 28/03/2025 la proroga dell’obbligo di stipula delle polizze catastrofali, ma con scadenze differenziate dipendentemente dalle dimensioni dell’impresa, e precisamente:
– 1° gennaio 2026 per le piccole e micro imprese.
Sono considerate “micro imprese” quelle con meno di 10 occupati e un fatturato annuo non superiore ad € 2 mln.
Sono classificate come “piccole” le imprese aventi un totale stato patrimoniale fino a 5 milioni di €, un fatturato annuo non superiore ad € 10 milioni e occupanti fino a 50 persone.
– 1° ottobre 2025 per le medie imprese, ovvero coloro che occupano tra le 50 e le 250 persone e che hanno un fatturato annuo non superiore ad € 50 mln;
Resta la scadenza originaria del 1°/04/2025 per le grandi imprese, per le quali, tuttavia, non sarà tenuto conto di un lieve ritardo di 90 giorni.
Non risulta ancora chiarito compiutamente il sistema sanzionatorio.
