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POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA DEI DANNI CAUSATI DA EVENTI CATASTROFALI

Il tema è già stato trattato a inizio anno (si veda articolo precedente), in prossimità della scadenza dell’originario termine (31/03/2025) per la stipula della polizza, successivamente prorogato al 31/12 p.v. per le piccole e medie imprese.

L’iter legislativo parrebbe completato con l’emanazione della disposizione di legge in materia di sanzioni. 

Non è prevista una sanzione pecuniaria apposita per la mancata stipula della polizza c.d. “catastrofale”, considerato che la sanzione prevista consiste nella possibile esclusione dal riconoscimento di incentivi e contributi, compresi quelli fiscali e contributivi, adottabile dal singolo Ministero che li dispone e prevede.

Un ulteriore decreto ministeriale (M.I.M.I.T.) ha redatto un elenco di agevolazioni il cui beneficio è espressamente subordinato all’esistenza della polizza.

Ora come ora la mancata stipula della polizza catastrofale non riguarda le agevolazioni automatiche, quali sgravi contributivi, super ammortamento, 4.0 e via discorrendo.

É di tutta evidenza l’interesse delle compagnie assicurative per questo nuovo adempimento posto a carico delle imprese, le quali avranno cura di valutare l’opportunità di decidere se stipulare la polizza, con quali contenuti e caratteristiche essenziali da coprire.

In merito ricordo che l’ambito di applicazione oggettivo (previsto dalla Legge) riguarda la copertura dei beni:

– terreni e fabbricati;

– impianti e macchinari;

– attrezzatura industriale e commerciale.

Sono escluse le merci e materiali, computer, mobili, scrivanie e automezzi.

Per calamità naturali si intendono: terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni, (sfigo…) a cui fare riferimento per valutare la possibilità che questo disastro possa avvenire e con quante probabilità.

N.B.: ATTENZIONE! … Entro pochi giorni sarà emanato un decreto legge in cui risulta già sin d’ora la previsione dell’ulteriore proroga al 31/03/2026 o al 31/12/2026 del termine per l’obbligo della stipula.