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REGISTRO ANAGRAFE CONDOMINIALE

La fissazione di una percentuale ridotta alla detrazione delle spese condominiali non riferite alla prima casa, porta ancora una volta il tema sulla indispensabilità di una completa tenuta del registro anagrafe condominiale.

A norma dell’articolo 1130 n. 6 c.c., il legislatore ha previsto in capo all’amministratore l’obbligo di tenuta di tale registro su cui annotare le generalità dei singoli proprietari e titolari di diritti reali e di diritti personali e godimento con indicazione di codice fiscale e residenza o domicilio oltre ai dati catastali di ciascuna unità immobiliare oltre all’indicazione di ogni dato relativo alle condizioni di sicurezza delle parti comuni dell’edificio.

In concreto è necessario censire gli eventuali usufruttuari, i titolari di diritto d’uso o abitazione e relativi conduttori con il distinguo se trattasi di locazione, comodato o altri diritti reali o personali.

L’amministratore deve procurarsi questi dati anche chiedendoli formalmente (a mezzo AR) ai diretti interessati e in mancanza di risposta nel termine di 30 giorni provvedere ad acquisire le informazioni necessarie addebitando il costo ai responsabili.

É opportuno informare i condomini sull’obbligo a loro carico di fornire all’amministratore ed in forma scritta ogni variazione dei dati originari nel termine di 60 giorni.

É bene prestare massima attenzione a quanto sopra, anche al fine di procedere correttamente al rilascio della dichiarazione di spesa ai soggetti legittimati al beneficio della detrazione fiscale ed inoltre poter realizzare esaustivamente la denuncia lavori condominiali da trasmettere all’Agenzia delle Entrate e di cui i dati saranno trasfusi nel modello 730 o dichiarazione dei redditi precompilate.