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Registro di contabilità per cassa, parte economica per competenza

La Cassazione, con sentenza n. 25446 di alcuni giorni fa, è intervenuta sulle incertezze delle modalità di tenuta della contabilità condominiale, “competenza o cassa”.

I giudici distinguono gli adempimenti obbligatori in materia di contabilità e rendiconto, stabilendo che il criterio di cassa sia da applicarsi per alcuni elaborati, e per altri quello di competenza.

Resta la rendicontazione annuale composta da tre elaborati tecnici, ovvero il registro di contabilità, il riepilogo finanziario e la nota sintetica esplicativa.

Il registro di contabilità deve contenere obbligatoriamente tutti i movimenti in entrata e in uscita in modalità analitica e cronologica. 

La situazione patrimoniale deve esporre le informazioni riguardanti le attività e passività, in maniera progressiva con le gestioni precedenti, con l’obbligo di esporre le consistenze patrimoniali del condominio e consentire il controllo della tenuta contabile, completa dell’esposizione dei crediti e debiti con il sottostante analitico utilizzando il criterio di competenza.

Riepilogando, gli elaborati che compongono il fascicolo della rendicontazione condominiale sono tre:

1. Registro di contabilità e conto delle entrate e delle uscite, realizzato secondo il criterio di cassa;

2. Conto economico e situazione patrimoniale, secondo il criterio della competenza;

3. Nota sintetica esplicativa della gestione, con l’indicazione anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti.

L’applicazione del criterio di cassa o della competenza è un tema dibattuto fin dall’entrata in vigore nel giugno 2013 della Legge di riforma del condominio.

Questa sentenza interviene sull’utilizzo dell’uno e dell’altro metodo, ma stabilendo un obbligo e non un’opzione, e menzionando la tenuta del conto economico, propedeutico alla realizzazione dello stato patrimoniale.